Secondo la legislazione attualmente vigente, il commercio elettronico viene equiparato alla vendita per corrispondenza e quindi segue la stessa regolamentazione.
La risoluzione n. 274/E del 2009 dell’Agenzia delle Entrate ha fatto una sintesi dei principali adempimenti fiscali cui è soggetta l’attività di vendita on line di beni materiali ovvero l’attività di commercio elettronico indiretto. Per commercio elettronico indiretto si intende una transazione commerciale che avviene in via telematica ma a cui segue la consegna fisica della merce a domicilio secondo i canali tradizionali, ossia tramite vettore o spedizioniere (cfr. risoluzione 21 luglio 2008, n. 312/E, risoluzione 15 novembre 2004, n. 133/E).
Ai fini IVA, essendo tali operazioni di commercio elettronico indiretto assimilate alle vendite per corrispondenza si applicheranno le relative disposizioni contenute nel decreto del Presidente della repubblica N.633/72.
Pertanto, non saranno soggette all’obbligo di emissione della fattura (se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione, come previsto dall’articolo 22 del d.P.), né all’obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale ai sensi dell’articolo 2, lettera oo), né all’obbligo di certificazione dei corrispettivi. Il venditore resta in ogni caso soggetto a tutti gli altri obblighi formali e sostanziali disciplinati dalla normativa IVA.
Per tale motivo, possiamo emettere fatture solo se richieste prima o contestualmente al vostro pagamento. In assenza di vostra esplicita richiesta, verrà rilasciata una ricevuta tramite il nostro sito web, oppure tramite gli altri canali d'ordine (PayPal, eBay) che avrà validità ai fini di garanzia. In assenza di ricevuta (vendita tramite email) farà fede la data della transazione finanziaria (bonifico) per quanto riguarda la garanzia.
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